La pronuncia in commento trae origine dal ricorso proposto avverso la sentenza di condanna inflitta ad un imprenditore per il reato di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis D. Lgs. n. 152/2006, in relazione all’incendio di rifiuti in polistirolo perpetrato su un terreno di sua proprietà e materialmente appiccato da due suoi dipendenti. La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso – oltre a ribadire il principio in tema di giudizio di legittimità in base al quale non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio quando la motivazione dei giudici di merito si presenti coerente, non manifestamente illogica e fondata su un apprezzamento razionale delle risultanze istruttorie – ha avuto modo di delineare alcuni importanti principi in relazione alla responsabilità dell’imprenditore per i reati ambientali.
Combustione illecita di rifiuti e responsabilità del committente: osservazioni a Cass. Pen. Sent., 13 novembre 2025, n. 39162.
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