La pronuncia in esame offre l’occasione per soffermarsi sui presupposti applicativi dell’art. 25-septies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con specifico riguardo ai reati di omicidio colposo commessi in violazione della normativa antinfortunistica e ai criteri di imputazione della responsabilità all’ente. La Corte di Cassazione, in particolare, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato, oltre alla responsabilità penale dei soci di una società agricola semplice quali datori di lavoro, anche la responsabilità dell’ente in relazione all’illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, c.p. L’infortunio, verificatosi all’interno di un capannone adibito a fienile, era stato determinato dall’investimento di un lavoratore durante una manovra di retromarcia di un trattore privo di adeguati presidi di sicurezza, in un contesto caratterizzato dall’assenza di un piano di viabilità interna e di misure organizzative idonee a prevenire il rischio di investimento dei pedoni.
Cassazione Penale, Sez. 4, 25 febbraio 2026, n. 7563 – Confermata la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo derivante da reato di cui all’art. 25 septies.
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