La sentenza n. 8290 della V sezione della Corte di Cassazione penale (del 3 marzo 2026) offre un importante chiarimento in merito ai rapporti tra organi amministrativi e organi di controllo, con rilevanti ricadute operative anche per revisori legali e collegi sindacali.
La Corte si è soffermata sul reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, previsto dall’art. 2638 c.c., affermando un principio significativo: la responsabilità può estendersi anche al presidente del consiglio di amministrazione quando il suo comportamento contribuisca a sostenere o rafforzare un’azione fraudolenta posta in essere da altri dirigenti della società.
