La sentenza n. 5357 del 2026 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, IV sezione penale, afferma che la responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 può sussistere anche quando la violazione delle norme di sicurezza deriva da decisioni operative dei preposti volte a evitare rallentamenti produttivi, poiché ciò integra un vantaggio potenziale per l’azienda, anche se non si dimostra un profitto concreto.

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