L’istituto del whistleblowing, di recente valorizzato dal Legislatore, prima europeo e poi
nazionale, vive di una disciplina caratterizzata da meccanismi e peculiarità proprie e
tali da renderlo un unicum nel panorama normativo. Per potersi applicare in tutte le sue
forme, ivi comprese le tutele pensate a favore del whistleblower (il segnalante), devono
ricorrere taluni elementi essenziali, la cui presenza è imprescindibile. Nella recente
sentenza del Tribunale di Milano 6 giugno 2025, n. 1680, vi sarebbe stato un evidente
errore interpretativo del giudicante con l’effetto di far vivere – impropriamente – le tutele
pensate per il whistleblower.

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