Il procedimento di revisione può essere attivato anche nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti, dovendosi estendere agli enti tutte le garanzie previste per il condannato in quanto compatibili.
Grazie a tale incipit, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17467/2025, ha accolto il ricorso presentato dalla società avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva rigettato l’istanza di revisione proposta ai sensi dell’art. 630 comma lett. a) c.p.p. Si ricorda, per quanto di interesse in questa sede, che l’istituto della revisione può essere attivato, tra le altre ipotesi, se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile.

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