Con sentenza del 27 gennaio 2025 (n. 1880), la Suprema Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, ha ribadito il perimetro di efficacia del divieto di ritorsione previsto – dalla normativa vigente all’epoca dei fatti – dall’art. 54-bis D.lgs. 165/2001, chiarendo che “l’istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori”.

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