Nota a Tribunale di Torino, sezione GIP–GUP, sentenza n. 1363 del 20 luglio 2026.
La sentenza, in via di breve anticipazione, riconduce il suicidio di un dipendente alla convergenza tra condotte persecutorie del preposto e omissioni prevenzionistiche del datore di lavoro, affermando anche la responsabilità dell’ente ex art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001.
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