Il decreto della Procura della Repubblica di Bari del 10 giugno 2026 offre un significativo caso applicativo degli artt. 5, 7, 24-bis e 58 del d.lgs. n. 231/2001, valorizzando non soltanto l’estraneità dell’ente rispetto alle finalità perseguite dall’autore del reato, ma anche l’adeguatezza e l’effettività del sistema organizzativo e dei presidi di controllo adottati dalla Banca.