Con la sentenza del 5 maggio 2026, n. 16218 la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha nuovamente affrontato una questione che ha dato luogo ad un vivace dibattito interpretativo: gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sul procedimento per l’accertamento della responsabilità amministrativa da reato dell’ente. Lo spazio in cui è cresciuto il dubbio sulla corretta interpretazione degli effetti della cancellazione è quello lasciato dalla disciplina prevista dagli artt. 28 e ss. D. Lgs. N. 231/2001, che, nell’occuparsi delle vicende modificative dell’ente, non prende in considerazione – appunto – la sua cancellazione dal registro delle imprese. La decisione, in via riassuntiva, si inserisce nel solco dell’orientamento secondo il quale la cancellazione della società dal registro delle imprese, determinando altresì l’estinzione della persona giuridica, comporta anche l’estinzione dell’illecito previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, in una situazione assimilabile alla morte dell’imputato persona fisica.