La Camera dei Deputati in data 3 marzo 2022 ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”. Questa opera una riorganizzazione sistematica delle norme contenute nel codice penale e va ad integrare le norme contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”),mediante l’inserimento del titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale“, composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).La legge introduce inoltre all’interno del D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del codice penale:
- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.
In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all’ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.
Viene introdotto il nuovo art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta delle ulteriori fattispecie di:
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.
Con l’ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.
La norma in esame prevede, infine, l’estensione della confisca allargata anche per i reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali, di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.
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