La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 40434/2023, nel pronunciarsi in ordine alla disposizione di cui all’art. 324, comma 6, del codice di rito, concernente il termine a comparire in udienza, ha stabilito che tale disciplina si applica anche nei confronti dell’ente, ancorché non abbia sottoscritto, a mezzo di procuratore speciale, la richiesta di riesame.

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