È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia indicata in epigrafe, che ha dichiarato l’inammissibilità, per manifesta infondatezza, del ricorso presentato da una società raggiunta da una misura di sequestro (per equivalente) ai fini di confisca ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 231/01.

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