La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10143/2023, depositata in data 10 marzo 2023, si è pronunciata sulla sussistenza della responsabilità penale dell’ente in relazione al reato presupposto di cui all’art. 25-septies dlgs. 231/01 anche nel caso il cui l’autore di reato sia rimasto ignoto ovvero quando gli imputati- persone fisiche siano stati assolti nel separato giudizio, sempre che non sia venuto meno il fatto o meglio sia stata comunque provata la colpa di organizzazione.

Oggetto di impugnazione innanzi il Supremo Collegio era l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Campobasso aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta per la risoluzione del conflitto (ai sensi degli art..630 comma 1, lett. a), 633 c.p.p. e 73 dlgs.231/01) tra la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti della società F Srl e la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti degli imputati- persone fisiche, per insussistenza del fatto in relazione al reato di cui all’art. 590 comma 3 c.p.

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