Con la sentenza n. 37655/2023, depositata il 14 settembre, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, si è pronunciata in ordine alla rilevanza della cancellazione dal registro delle imprese di una società ai fini dell’illecito amministrativo ex d.lgs. 231/01, statuendo che la cancellazione, che non sia determinata da motivazioni fisiologiche, non pone un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori né determina l’estinzione dell’illecito amministrativo in capo allo stesso.

Questo contenuto è solo per gli associati

Effettua il login o Associati per sbloccare il contenuto!