La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 42236/23, depositata il 17 ottobre, ha affrontato la questione inerente la responsabilità penale, in tema di reati ambientali, dell’amministratore di diritto di una società per fatti materialmente commessi dall’amministratore di fatto. Gli ermellini hanno fatto applicazione di un principio di diritto, già consolidato in seno alla Corte, secondo cui l’amministratore di diritto risponde del reato posto in essere dall’amministratore di fatto non già in virtù di mere presunzioni ovvero a titolo di responsabilità oggettiva, bensì per avere omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull’attività di quest’ultimo.
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