La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11390/2024, ha espresso un importante principio in relazione al reato presupposto dell’associazione per delinquere, evidenziando la necessità, conforme al principio di tassatività vigente in materia penale, che la valutazione dell’interesse e vantaggio debba rivolgersi esclusivamente ai reati fine dell’associazione per delinquere, ricompresi nel catalogo ex d.lgs. 231/2001.

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