Il GUP presso il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 20 maggio 2022, ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità della contestazione sollevata dalla difesa della società avente sede legale in Olanda, chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo derivante dal reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio commesso dal dirigente della sede secondaria milanese.

In particolare, secondo il Giudice, ai sensi degli articoli 34 e 35 del D.lvo. 231/2001 alla persona giuridica cui venga contestato un illecito amministrativo debbono riconoscersi le medesime garanzie difensive accordate all’imputato, tra cui la conoscenza degli atti principali del procedimento, quindi anche la contestazione ex art. 59 D.lvo. 231/2001, nella lingua conosciuta.

Alla luce di tale principio, esclusa ontologicamente la possibilità di attribuire all’ente collettivo “una lingua madre”, secondo il GUP Milanese deve farsi riferimento a quella conosciuta dal legale rappresentante o comunque dal preposto alla rappresentanza italiana.

Respinta, invece, la tesi dell’accusa secondo cui alla società estera doveva attribuirsi l’effettiva conoscenza della lingua italiana per il fatto di aver partecipato alla gara pubblica di cui all’imputazione, redatto un MOG ed operato nel mercato commerciale italiano.

Invero, secondo il Giudicante, l’esistenza di forme di operatività della persona giuridica nel territorio italiano non assume valore dirimente, ben potendo il legale rappresentante dell’Ente straniero essersi avvalso di collaboratori conoscitori della lingua italiana, rimanendo comunque privo della capacità di comprenderla con particolare riferimento ai contenuti tecnici tipici degli atti processuali.

E ciò anche alla luce del combinato disposto degli articoli 43 D.lvo. 231/2001, 154 comma 3 c.p.p. e 145 c.p.c. dai quali si ricava un sistema normativo incentrato sulla messa a conoscenza dell’atto in favore del legale rappresentante, affinché in nome e per conto della società possa consapevolmente esercitarne le facoltà.