La Corte di cassazione, con una recente sentenza, è tornata sul tema della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e, in particolare, sulla distribuzione delle posizioni di garanzia tra datore di lavoro dell’impresa esecutrice, coordinatore per la sicurezza e datore di lavoro dell’impresa affidataria.
La decisione, pronunciata il 18 dicembre 2025 e depositata il 22 aprile 2026, presenta particolare interesse anche nella prospettiva della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, perché ribadisce come la prevenzione degli infortuni sul lavoro non possa essere affidata alla sola predisposizione formale di documenti, procedure e attribuzioni di competenze, ma richieda un sistema organizzativo concretamente capace di individuare i rischi, verificarne la gestione e intervenire tempestivamente nelle situazioni di pericolo.
