Il sequestro impeditivo previsto dall’art. 321, comma 1, c.p.p. non può essere disposto nei confronti degli enti sottoposti a procedimento penale ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
Questo, in estrema sintesi, il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, con la pronuncia n. 19717 del 27 maggio 2025.
Nessun parallelismo, riferisce la Corte, tra il sequestro impeditivo e le misure cautelari previste per gli enti dal D.lgs. n. 231/2001.
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