La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, con la pronuncia indicata in epigrafe, il principio secondo cui, “riconosciuti in capo al preposto della società datoriale i profili di colpa individuati in imputazione, va esclusa l’interruzione del rapporto di causalità, in costanza della imprudente condotta del lavoratore (che si era issato sulle casseforme da movimentare pure in presenza di scale) quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità”.
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