Il Modello 231 per assolvere la sua funzione di attenuante deve essere idoneo, efficacie ed “operativo”.
La Corte di Cassazione torna a porre l’accento sulla necessaria “vitalità” del sistema 231 affermando implicitamente, se fosse ancora necessario, come la prevenzione dei reati nelle attività delle organizzazioni e delle imprese, o l’aspettativa alla mitigazione delle responsabilità da questi derivanti, segua una logica diversa rispetto a quella sottesa agli altri sistemi di gestione.
Con la sentenza della Sezione IV, n. 38025, pubblicata il 7.10.2022, la Suprema Corte affronta l’eccezione di una società imputata, tra l’altro, per il reato di smaltimento illecito di rifiuti in siti non autorizzati che nel giudizio di legittimità faceva valere la mancata considerazione del Giudice di merito circa l’implementazione di un c.d. modello rimediale.
Come noto, infatti, il modello di organizzazione gestione e controllo, volto a prevenire i reati di cui al “catalogo” del medesimo D. Lgs. 231/2001, può essere adottato anche dopo l’avvio del procedimento penale allo scopo di vedersi disapplicate eventuali sanzioni interdittive (art. 17) o di ottenere l’attenuante della riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo fino alla metà (all’art. 12, comma 2 lett. b).
Ed è proprio quest’ultima opportunità che veniva fatta valere dalla Società, vale a dire l’aver adottato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il supremo consesso, tuttavia, ha ritenuto che nonostante gli sforzi posti in essere dall’ente, consistiti nell’aver implementato nei tempi previsti un modello di organizzazione gestione e controllo, istituito un Organismo di Vigilanza per l’osservanza dello stesso, adottato un sistema sanzionatorio e disciplinare, un codice etico e un manuale integrato di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro, questi fossero insufficienti.
Il Giudice penale, infatti, è chiamato, al di là dell’accertamento circa i doverosi adempimenti documentali da parte della governance, a compiere un delicato giudizio di natura fattuale in quanto è tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata specificatamente e nel suo complesso. I Giudici di piazza Cavour hanno ritenuto di respingere la resistenza della difesa della società in quanto “sarebbe stato necessario che tale modello fosse ‘reso operativo‘, a tanto non bastando evidentemente la mera nomina dell’organismo di vigilanza, né ulteriori iniziative descritte nel ricorso”.
Un monito per tutti, soprattutto per gli enti, a comprendere come l’idoneità e l’efficacia di un modello organizzativo, di un sistema di gestione 231 (il quale ben venga sia integrato con altri sistemi amministrativi e richiesti dalle normative extrapenali), passi primariamente dall’essere concepito come grimaldello per un miglioramento complessivo della propria struttura, ma con un atteggiamento di sostanziale operatività. Tale approccio deve inevitabilmente comprendere il costante coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza con l’attivazione dei flussi informativi, l’attuazione di verifiche programmate, la richiesta di training formativi, una politica di costante informazione e la ricezione di report da parte delle diverse funzioni aziendali coinvolte in merito ai propri e rispettivi rischi penali costantemente mappati e sottoposti a valutazione.
E’ allora doveroso affermare come un approdo di tal genere, da parte della giurisprudenza, possa alimentare delicate riflessioni e confronti sia in merito alla natura delle professionalità coinvolte nell’Organismo di Vigilanza, che riteniamo non debba prescindere dalla necessaria presenza di una figura dotata della sensibilità prettamente giuridica-penalistica, e sia in merito allo scopo primario della Compliance 231 che deve sempre essere quello della prevenzione contro i rischi di commissione dei reati, piuttosto quello esclusivo di ottenere, per quanto ormai fondamentale, una assestamento squisitamente estetico o certificativo dell’Ente.
Qui la sentenza: Cassazione_38025_2022_modello_operativo