La sentenza n. 24402 del 2 luglio 2026 offre un’importante occasione per tornare sul tema dell’imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa degli enti nei reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Corte di cassazione ha censurato, infatti, l’approccio seguito dai giudici di merito, ribadendo che il requisito dell’interesse o del vantaggio non può essere affermato attraverso presunzioni o formule stereotipate, richiedendo invece un accertamento concreto e rigoroso delle finalità alla base della condotta o, alternativamente, della concreta utilità risultata in capo all’ente.