La Corte D’Appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che ha ritenuto provata la responsabilità  della società SCM Group per l’illecito amministrativo di cui all’art. 5 e 25 septies D. Lgs. 231/2001  condannandola alla sanzione amministrativa  pari a 200 quote dell’importo di 500 ciascuna per un importo complessivo di euro 100.000,000 oltre spese.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore della società per le i seguenti motivi: contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione  alla ritenuta sussistenza del reato presupposto;  violazione di legge  e  mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata  in relazione  alla sussistenza del requisito dell’interesse e del vantaggio; vizio di motivazione in ordine al profilo del calcolo della sanzione amministrativa e dell’importo delle quote. Mentre il primo motivo viene ritenuto dalla Corte infondo, il secondo motivo risulta assorbente anche in riferimento alle altre doglianze. La Corte  di Cassazione ribadisce la natura dell’interesse e del vantaggio nei reati colposi richiamando la sentenza ThyssenKrupp in ordine ai criteri di imputazione oggettiva e si sofferma poi sulla colpa di organizzazione quale elemento costituivo del fatto tipico, osservando la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione “non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente”, la colpa di organizzazione va perciò specificamente provata dall’accusa, mentre la Società può dare dimostrazione dell’assenza di tale colpa. Nel caso esaminato dalla Cassazione, la sentenza impugnata non aveva motivato sulla concreta configurabilità di una colpa di organizzazione, non aveva approfondito l’aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall’impresa in tema di prevenzione degli specifici reati, né aveva dimostrato l’incidenza causale di tale elemento rispetto al verificarsi del reato presupposto.

Da ciò si ricava la conferma che ciò un corretto assetto organizzativo concretamente predisposto e realizzato per fronteggiare i rischi di commissione dei reati che potrebbero coinvolgere la Società vada trasfuso all’interno del Modello per le finalità di tutela che da questo strumento ci si aspetta. La conclusione a cui si giunge è dunque quella relativa alla necessità che i modelli siano calati nella realtà aziendale che abbia una solida e stabile governance atta a ridurre i rischi.

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